Invalidità civile
Vi sono diversi riferimenti legislativi per l’invalidità civile, in particolare si segnalano gli articoli di più frequente applicazione nella pratica medico-legale, quali gli articoli 12 e 13 della L. 118/71 (riguardanti rispettivamente la pensione di inabilità e l’assegno di invalidità) e l’art. 1 della L. 18/80 (indennità di accompagnamento).
La domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile può essere presentata da tutti i cittadini affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica, il cui grado minimo è stabilito da specifiche tabelle delle percentuali di invalidità approvate nel 1992.
Le malattie e le menomazioni per cui si presenta domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile non devono tuttavia essere state riconosciute come invalidità derivante da causa di lavoro, causa di servizio e di guerra, con le quali l’invalidità civile è incompatibile.
Dal 1 gennaio 2010 le domande per ottenere benefici in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità devono essere presentate all’INPS unicamente per via telematica.
Per esercitare i diritti che spettano alla persona disabile è necessario ottenere il RICONOSCIMENTO della condizione invalidante.
Chi può essere considerato INVALIDO CIVILE?
Tutti i cittadini affetti da patologie menomanti possono inviare all’INPS domanda di invalidità civile, ma, in base all’età del paziente, ovvero se minori, ultrasessantacinquenni, ovvero di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, sarà valutata la diversa incidenza negativa della menomazione nello svolgimento di compiti e funzioni proprie dell’età (per i minori e per gli ultra65enni) o sulla capacità lavorativa (per soggetti tra 18 e 65 anni).
Sono considerati invalidi civili anche i CIECHI CIVILI e i SORDOMUTI.
CECITA’ CIVILE: può trattarsi di cecità assoluta o di un residuo visivo corretto non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi (art. 8, Legge 382/1970) – cecità parziale.
I deficit visivi di minore entità, con visus superiore ad un ventesimo anche in un solo occhio, sono di competenza dell’invalidità civile, e sono valutati con un’apposita tabella.
Anche per la cecità civile, questa non deve essere stata riconosciuta come dovuta a causa di lavoro (I.N.A.I.L.), causa di servizio e guerra.
SORDOMUTISMO CIVILE: il requisito minimo è essere minorato sensoriale dell’udito, affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia impedito l’apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro e di servizio (art. 1, Legge 381/1970).