Congedo per cure ai lavoratori mutilati ed invalidi
L’art. 26 della legge n. 118 del 30.3.1971 ha previsto che ai lavoratori mutilati ed invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3 possa essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a 30 giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.
L’art. 10 del D.Lgs. n. 509 del 23.11.1988 ha previsto che il medesimo congedo di cui al citato articolo 26 possa essere concesso ai lavoratori mutilati ed invalidi con riduzione dell’attitudine lavorativa superiore al 50%, sempreché le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta.
In conclusione, i dipendenti riconosciuti mutilati ed invalidi in misura superiore al 50% possono usufruire del congedo per cure – di cui all’art. 26 della legge n. 118/1971 – purchè le cure siano connesse all’infermità invalidante riconosciuta e semprechè non si tratti di cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, le quali, come per tutto il rimanente personale anche non invalido, vanno effettuate durante il periodo feriale o, in presenza di apposita certificazione attestante la necessità delle cure e la loro indifferibilità al periodo feriale, in regime di malattia.
Il lavoratore ha diritto a 30 giorni retribuiti ogni anno, fruibili anche non continuativi.
Per poterne beneficiare il dipendente deve presentare domanda al proprio datore di lavoro corredata dell’autorizzazione del Medico Legale dell’ASL competente per territorio.
L’attestazione medico-legale è rilasciata all’interessato previa richiesta al Servizio di Medicina Legale, alla quale bisogna allegare un certificato del proprio medico che attesti la necessità delle cure terapeutiche connesse con lo stato di invalidità.
I mutilati o invalidi di guerra o per servizio, oltre a poter usufruire del congedo per cure ex art. 26 della legge n. 118/1971 qualora l’invalidità superi il 50%, possono attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche in regime di malattia e, laddove la menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al D.Lgs. n. 834/1981, con applicazione della disciplina di cui al comma 7bis dell’art. 21 del CCNL del 1995 (regime giuridico ed economico delle terapie salvavita).