Contribuzione figurativa ai fini della maggiorazione di anzianità
L’art.80 della Legge 388/2000 riconosce la contribuzione figurativa ai fini della maggiorazione di anzianità ai seguenti destinatari:
- i lavoratori sordomuti (art. 1 legge 26 maggio 1970, n. 381);
- gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%, compresi quelli di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni statali o gli Enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A (DPR 30 dicembre 1981, n° 834) in materia di pensioni di guerra.
A decorrere dal 1.1.2002, l’art. 80, c. 3 della L. 388/2000, ai lavoratori sordomuti, agli invalidi civili e del lavoro con un’invalidità superiore al 74% e agli invalidi di guerra o per servizio delle prime quattro categorie, sono riconosciuti, a domanda, per ogni anno effettivo di lavoro dipendente o in cooperativa, 2 mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva fino a un massimo di 5 anni.
Il riconoscimento non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiore anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.
Il beneficio è utile ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva e dell’anzianità assicurativa (è utile anche per la misura della pensione calcolata in forma retributiva, mentre non assume rilievo nel calcolo della quota contributiva).
La maggiorazione di anzianità spetta solo per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
La maggiorazione viene attribuita all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento.
Ai lavoratori che solo per un determinato arco temporale dell’attività hanno patito un’invalidità superiore al 74% e che all’atto del rapporto di lavoro, per effetto di un miglioramento, risultano invalidi in misura inferiore a quella suindicata, il beneficio spetta esclusivamente per il periodo lavorativo espletato, sussistendo la condizione invalidante superiore al 74% anche se transitorio.
L’attribuzione del beneficio contributivo è subordinato alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione che attesti la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge:
- Per i sordomuti ed invalidi civili: il verbale di accertamento rilasciato dalle competenti Commissioni mediche Asl o INPS per l’accertamento dell’invalidità civile;
- Per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio: copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981.
Lavoratori privi della vista
Per i lavoratori privi della vista continuano a trovare applicazione le istruzioni di cui alla circolare Inps n. 53639 AGO del 26 maggio 1987 ed alla circolare n. 173 del 26 giugno 1991.