Indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è un sostegno economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18, non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è attualmente esente da imposte; è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare.
L’importo corrisposto è aggiornato annualmente con decreto del Ministero dell’Interno. Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda.
L’assegno di accompagnamento si ottiene presentando la domanda per l’accertamento dell’invalidità all’INPS, con diagnosi chiara e dettagliata del medico certificatore e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” oppure che è “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
L’indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.